Le amministrazioni comunali sono avvisate: sarà più difficile per loro sottrarsi alle responsabilità per la cattiva manutenzione delle strade. I tribunali di tutta la Penisola si sono già occupati ampiamente di risarcimento per danni a causa di incidenti stradali dovuti a buche, fondo sconnesso, scivoloso.
Con la recentissima sentenza n. 21328, la suprema corte ha inchiodato i comuni alle loro responsabilità accogliendo il ricorso di un uomo caduto con la sua Vespa in una strada antica, sdrucciolevole e con numerosi avvallamenti . Lo sfortunato motociclista aveva fatto causa all’amministrazione comunale per chiedere il risarcimento dei danni alla persona e al mezzo, facendo appello alla “responsabilità da custodia” prevista dal Codice civile.
L’articolo 2051 del Codice stabilisce infatti che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’amministrazione dal canto suo si difende sostenendo che la grande estensione delle strade riduce la sua responsabilità specifica.
Ma secondo la Cassazione questa difesa non regge. E’ compito del Comune infatti sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada sia quello usare la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada o anche con l’impiego di agenti di polizia municipale.
Quindi il Comune è “automaticamente” responsabile in caso di incidente su strada dissestata e spetta ad esso l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito o, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.
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