di Mary Mancinelli
Come è possibile che si assista a modalità amministrative che non solo non adempiono allo
svolgere i propri compiti del “buon padre di famiglia” ma che addirittura vanno contro le norme come le ennesime ultime iniziative testimoniano. “Come si può pensare di inserire dei cartelli pubblicitari in una rotatoria, quando il nuovo codice della strada entrato in vigore nello scorso mese di agosto lo vieta?”. Così il consigliere regionale del PdL e vice presidente della seconda Commissione, Maria Rosi definisce come “ennesima bufala della sinistra,la cosìdetta “griffe” delle rotatorie, l’ultima invenzione del Comune di Perugia”. Pur ricordando Rosi che “l’articolo 23, comma 1 del nuovo codice della strada prevede che “sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”. O ancora credo molti come me si sian posti la domanda su come possa esser passata “l’iniziativa” dalla Giunta regionale dell’Umbria che come da comunicato stampa di pochi giorni fà annunciava che:” ha approvato – i (s)criteri per la concessione dei contributi- sulla base dei risultati conseguiti lo scorso anno e che dovranno essere utilizzati per la riorganizzazione dei servizi, estendendo la raccolta differenziata “porta a porta”, e l’applicazione di agevolazioni e riduzioni tariffarie. Ammessi ai contributi regionali, da un minimo di 2mila euro a un massimo di 100mila euro, saranno i Comuni che nel 2009 hanno superato il livello del 45 per cento di raccolta differenziata, ma saranno premiati anche i Comuni che, pur non raggiungendo l’obiettivo del 45 per cento, nel 2009 hanno conseguito un incremento almeno del 10 per cento rispetto al livello del 2008, certificato dalla Regione, attraverso l’estensione dei servizi domiciliari. Nel primo caso, ha stabilito la Giunta regionale, il contributo è erogato in misura proporzionale ai residenti e al livello di raccolta differenziata raggiunto. Nel secondo caso, il contributo è calcolato in base ai residenti e all’incremento registrato rispetto all’anno precedente. Le due forme di contributo non sono cumulabili.”