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Sindaco Romizi: si chiude per Perugia una pagina dolorosa
28 marzo 2015
PERUGIA: Parcheggi strisce blu, pagamenti in offerta speciale?
29 ottobre 2014Riceviamo e pubblichiamo
Ecco un bell’episodio di Perugia oggi, con nel cuore, sinceramente, tanta speranza in Perugia domani. L’altro Venerdì (17 giusto? Forse questo spiega tutto!) ho un appuntamento a Fontivegge fissato per le 11; alle 10.55 parcheggio nella zona a pagamento a lato della Banca. Trovo posto nel primo spiazzo, e quando parcheggio proprio di fronte al muso della mia macchina ci sono due ausiliari in gilè azzurro (i (more…)
Cassazione: nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata”
13 ottobre 2014La norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione. Ciò nonostante il parere del Mef volgesse in senso espressamente coIn una direttiva del 1 luglio 2013, tuttavia, l’agente della riscossione rendeva noto che avrebbe chiesto agli organi istituzionali chiarimenti sull’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, ovvero se le stesse riguardassero solo le procedure iniziate dopo l’avvento della norma. La risposta del ministero dell’economia al question time in commissione finanze alla camera aveva chiarito che non ci fossero ragioni per ritenere la norma retroattiva e, dunque, che la stessa riguardasse solamente i pignoramenti successivi alla sua emanazione. Ciò stava a significare che le espropriazioni avviate prima del 21 giugno 2013 non risultavano affatto protette dalla norma, al contrario di quelle avviate dal giorno successivo in poi. La posizione è stata espressamente smentita dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha esteso la protezione sulla prima casa a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 69/2013 (decreto del fare, convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013). L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è estremamente interessante dal punto di vista giuridico, oltre che, ovviamente, decisiva sotto il profilo pratico. Il citato articolo 52 del decreto del fare ha modificato la formulazione dell’articolo 76 del dPR 602/73 (“espropriazione immobiliare”), stabilendo che “l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Tale norma, spiega la Cassazione, non deve essere intesa come “impignorabilità” della prima casa, quanto semmai come una disposizione di carattere processuale, volta a regolare e limitare l’azione esecutiva dell’agente della riscossione: questa interpretazione consente di superare la censura di retroattività che potrebbe muoversi in seno alla norma stessa, spostando la soluzione sul piano dell’applicabilità ai procedimenti pendenti di una norma processuale sopravvenuta. Queste le parole degli ermellini: “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.
A conclusione della pronuncia, la Cassazione stabilisce in maniera dirimente che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela. Il pignoramento della prima casa, dunque, non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto.
Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n.19270/2014, depositata in cancelleria lo scorso 12 settembre.
Con il D.L. 69/2013, altresì noto come “Decreto del fare” (emanato dal governo Letta), veniva stabilito lo stop al pignoramento delle prima casa da parte di Equitalia.
Rif. Sentenza 19270/2014
AUTOVELOX A TERNI, CITTADINI USATI COME UN BANCOMAT?
14 aprile 2012LETTERA A GOODMORNINGUMBRIA
Apprendo dalle dichiarazioni del Sindaco Di Girolamo che sul caso degli autovelox di Via dello Stadio e Via Alfonsine il Comune non farà nessuna retromarcia, convinto di aver spiegato con la dovuta chiarezza la regolarità del posizionamento degli apparecchi. Non si comprede però per quale motivo il Sindaco ammetta la necessità di migliorare la segnalatica per aumentare la visibilità degli apparecchi, andando di fatto a riconoscere uan carenza sulla quale si fonda l’illegittimità degli stessi autovelox. Questi infatti secondo l’articolo 142 del codice della strada devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità (D.M. 15/08/2007 del Ministero dei Trasporti) ed infine tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. Se l’amministrazione Comunale sospetta di essere in difetto rispetto a queste questioni, per le quali diversi automobilisti stanno ricorrendo al giudice di pace, è secondo noi necessario ammettere l’errore, evitanto che i cittadini siano trattati come bancomat e annullare le multe onde evitare anche il pagamento delle spese con danno economico per il Comune.
Matteo Bressan – Presidente Club della Libertà di Terni Italia Libera
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NOTA DI REDAZIONE
Cassazione:In città rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento”
Secondo l’articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da ”remoto”, questi sono sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo. È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni comuni hanno forzato un po’ la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur riconoscendo l’autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un’altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse “trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02”. Paletti più rigidi per l’accertamento delle infrazioni al limite di velocità tramite autovelox. Le ultime sentenze della Cassazione, infatti, definiscono meglio il quadro delle tutele per gli automobilisti. Così, per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti, i giudici di Piazza Cavour, con una recente sentenza, hanno riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava.
Con un’altra recente pronuncia, invece, la Suprema Corte ha annullato una multa in quanto dal verbale non emergeva la presenza dell’agente di polizia municipale nella fase di “elaborazione dell’accertamento”, avendo il comune interamente esternalizzato la gestione del servizio.
Mentre, per quanto riguarda i rilevamenti in città, le multe elevate su percorsi urbani “ordinari” sono sempre annullabili anche quando vi è stato il placet del prefetto all’installazione.
Incidenti stradali, Cassazione: se la strada è dissestata paga il Comune.
1 dicembre 2010Le amministrazioni comunali sono avvisate: sarà più difficile per loro sottrarsi alle responsabilità per la cattiva manutenzione delle strade. I tribunali di tutta la Penisola si sono già occupati ampiamente di risarcimento per danni a causa di incidenti stradali dovuti a buche, fondo sconnesso, scivoloso.
Con la recentissima sentenza n. 21328, la suprema corte ha inchiodato i comuni alle loro responsabilità accogliendo il ricorso di un uomo caduto con la sua Vespa in una strada antica, sdrucciolevole e con numerosi avvallamenti . Lo sfortunato motociclista aveva fatto causa all’amministrazione comunale per chiedere il risarcimento dei danni alla persona e al mezzo, facendo appello alla “responsabilità da custodia” prevista dal Codice civile.
L’articolo 2051 del Codice stabilisce infatti che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’amministrazione dal canto suo si difende sostenendo che la grande estensione delle strade riduce la sua responsabilità specifica.
Ma secondo la Cassazione questa difesa non regge. E’ compito del Comune infatti sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada sia quello usare la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada o anche con l’impiego di agenti di polizia municipale.
Quindi il Comune è “automaticamente” responsabile in caso di incidente su strada dissestata e spetta ad esso l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito o, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.